Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 10453 del 20 ottobre 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di furto di materiale inerte sottratto dall'alveo di un torrente mediante escavazione dello stesso non rimane assorbito nel reato di cui agli artt. 133, 142 R.D. 25 luglio 1904, n. 523, e 374 L. 20 marzo 1865, n. 2248 ma concorre con questo. Il principio di specialità previsto dall'art. 15 c.p. non può infatti, operare, in quanto la contravvenzione punisce comportamenti dal legislatore ritenuti pericolosi per l'assetto idrogeologico del territorio e, quindi, lesivi di un interesse essenzialmente pubblico, che può risultare in concreto vulnerato anche senza che abbiano luogo l'impossessamento e l'asportazione del materiale, mentre l'essenza giuridica del delitto di furto è costituita dalla violazione del diritto di proprietà, pubblica o privata, e la sua materialità postula necessariamente la sottrazione e l'impossessamento della cosa.

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