Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11413 del 25 novembre 1995

(4 massime)

(massima n. 1)

I reati di associazione criminosa si perfezionano, e le relative sanzioni sono irrogabili, prima ancora dell'eventuale commissione dei reati fine. Va pertanto esclusa la possibilità che i partecipanti ad un'unica associazione criminosa possano essere puniti con pene edittali diverse, quelle previste dall'art. 416 c.p. o quelle previste dall'art. 74 D.P.R. 309/90, a seconda dei reati fine eventualmente commessi.

(massima n. 2)

Il delitto previsto dall'art. 74 D.P.R. n. 309/1990 costituisce norma speciale rispetto all'art. 416 c.p., perché a tutti gli elementi costitutivi della associazione per delinquere - a) vincolo tendenzialmente permanente o comunque stabile; b) indeterminatezza del programma criminoso; c) esistenza di una struttura organizzativa adeguata allo scopo - aggiunge quello specializzante della natura dei reati fini programmati, che devono essere quelli previsti dall'art. 73 D.P.R. cit. In forza del principio di specialità (art. 15 c.p.) la costituzione di un'associazione finalizzata al solo traffico di stupefacente non potrà essere punita a doppio titolo (ex art. 416 c.p. e art. 73 T.U. 309/90), mentre la costituzione di una associazione finalizzata alla commissione, sia di reati di stupefacente che di reati diversi, potrà essere punita, oltre che dal citato art. 73, anche dall'art. 416 c.p., con riferimento a quell'ulteriore evento giuridico, lesivo del bene tutelato, ravvisabile nella costituzione di una seconda situazione di pericolo, autonomamente ravvisabile, con particolare riferimento a quegli elementi del reato associativo indicati sub b) e c) che, rientrando nella previsione di carattere generale, si sottraggono a quella speciale e, perciò, sfuggono, alla disposizione dell'art. 15 c.p.

(massima n. 3)

Il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali, costituiti: a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; b) dall'indeterminatezza del programma criminoso, che distingue tali reati dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato, indeterminatezza che non viene meno per il solo fatto che l'associazione sia finalizzata esclusivamente alla realizzazione di reati di un medesimo tipo o natura, giacché essa attiene al numero, alle modalità, ai tempi, agli obiettivi dei delitti integranti eventualmente anche un'unica disposizione di legge, e non necessariamente alla diversa qualificazione giuridico-penalistica dei fatti programmati; c) dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea, e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.

(massima n. 4)

In tema di associazione per delinquere e di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, al fine di distinguere le ipotesi di concorso apparente di norme da quelle di concorso formale di reati occorre far riferimento al principio di specialità di cui all'art. 15 c.p., fondato sul rapporto logico formale fra le norme incriminatrici, mentre gli altri criteri (sussidiarietà, assorbimento, progressione degli illeciti) basati su giudizi di valore, risolti con la prevalenza della sola sanzione prevista per l'ipotesi più grave, non sono utilizzabili, in quanto i due eventi di pericolo che le predette associazioni realizzano (pericolo di diffusione di sostanze stupefacenti l'una, prevalente pericolo di commissione di delitti contro il patrimonio e le persone l'altra) non si pongono in rapporto di graduazione di dignità e gravità di offesa ai medesimi beni, bensì in rapporto di diversità di beni giuridici tutelati.

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