Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6784 del 6 giugno 1992

(2 massime)

(massima n. 1)

Gli associati per delinquere non possono ritenersi, per ciò solo, autori o concorrenti nei delitti commessi in esecuzione del comune programma di delinquenza, richiedendo la riferibilità del reato-fine dell'associato, anche a titolo di concorso nella realizzazione dell'azione delittuosa, la prova di una partecipazione materiale o morale al fatto, alla stregua dei comuni principi e in ossequio ai criteri fondamentali che presiedono all'accertamento della responsabilità penale. Ancorché il reato diverso da quello associativo, cioè il cosiddetto reato-fine, sia compreso nel programma generico dell'organizzazione, l'attribuzione dello stesso ai singoli associati o anche ai capi di detta organizzazione può costituire, oltre che legittima ipotesi di lavoro, un elemento di sospetto che va confortato con altri oggettivi elementi di accusa, senza i quali resta allo stato iniziale di una inutilizzabile valutazione.

(massima n. 2)

Il metodo mafioso costituisce l'elemento specializzante della fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p., introdotta con la L. 13 settembre 1982 n. 646, rispetto all'associazione per delinquere di tipo comune (art. 416 c.p.). La condotta riferita a gruppo delinquenziale costituito ed operante da tempo, nella quale la riscontrata adozione del metodo mafioso era penalmente indifferente prima di tale data (salvo che essa non avesse realizzato da parte degli associati altri reati nei quali l'intimidazione o la minaccia fossero elemento costitutivo o circostanza aggravante), ha assunto rilievo specializzante a decorrere dalla suddetta data, nel senso che l'accertato impiego del metodo in questione determina la punibilità dei partecipanti al sodalizio nei termini della nuova ipotesi edittale. In tale ipotesi, l'effetto di assorbimento, in applicazione dell'art. 15 c.p., del reato meno grave in quello più grave deriva non dall'applicazione delle norme sul reato progressivo – giacché la progressione tra le due fattispecie penali di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p. è nella successione delle leggi e non nelle condotte penalmente punibili - bensì dalla considerazione della loro comune natura permanente e degli elementi comuni e specializzanti della più grave figura di reato rispetto a quella relativamente meno grave.

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