Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2293 del 29 agosto 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di estradizione tra lo Stato italiano ed il Regno del Belgio la Convenzione bilaterale sottoscritta a Roma il 15 gennaio 1875 che disciplina i relativi rapporti non contempla i reati fiscali per cui deve escludersi che la frode fiscale sia reato per il quale possa farsi luogo all'estradizione richiesta dal Governo del Belgio. Nella suddetta convenzione le parti contraenti hanno indicato all'art. 2 n. 16, tra i reati per cui è ammessa l'estradizione, l'escroquerie e la tromperie; con tali termini essi peraltro hanno voluto chiaramente riferirsi a figure di reati contro il patrimonio commessi mediante frode, previsti in entrambi gli ordinamenti del diritto penale comune. La semplice assonanza non è sufficiente a far ritenere che la frode fiscale rientri tra tali reati; la sua natura di «reato fiscale» lo pone fuori dell'area di criminalità comune che i contraenti hanno inteso reprimere e ciò d'altra parte si ricava dal fatto che ai reati fiscali non si fa alcun cenno nella convenzione in questione pur essendo stata la lista dei reati più volte aggiornata. L'estradizione per i «reati fiscali» è invero ammessa solo nelle ipotesi in cui sia espressamente prevista, mentre un'ulteriore conferma, relativamente ai rapporti italo-belgi della volontà a suo tempo espressa dai contraenti escludente dall'applicazione della estradizione i detti reati si ravvisa nella convenzione firmata a Bruxelles il 20 novembre 1978, ratificata con L. 15 agosto 1981, n. 500, non ancora in vigore solo per il mancato scambio delle ratifiche, la quale all'art. 22 prevede che «in materia di tasse, di imposte e di dogane e di cambio, l'estradizione sarà accordata alle condizioni previste dalla presente convenzione nella misura in cui sarà stato deciso mediante scambio di lettere per ciascun reato o categoria di reati specificatamente indicati».

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