Cassazione penale Sez. I sentenza n. 310 del 7 aprile 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

La cosiddetta litispendenza internazionale di cui all'art. 8 della Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata con L. 30 gennaio 1963 n. 300, non esplica nessuna influenza nel procedimento di competenza della sezione istruttoria di cui agli artt. 664 e seguenti del c.p.p., poiché l'esercizio della facoltą di rifiuto di concessione dell'estradizione, ai sensi del predetto art. 8, č riservato in via esclusiva agli organi del Governo e per essi al Ministero di grazia e giustizia che č il titolare del relativo potere. Pertanto, in caso di litispendenza internazionale, la sezione istruttoria, qualora ricorrano tutte le altre condizioni richieste, deve esprimere parere favorevole all'estradizione onde non pregiudicare i poteri discrezionali dell'Autoritą amministrativa riconosciuti dall'art. 8 sopra citato.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.