Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3329 del 23 gennaio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

La nozione di reato politico, quale limite all'estradizione, può trarsi soltanto dal contesto costituzionale e, perciò, dai principi fondamentali da questo posti a tutela dei fondamentali diritti della persona umana. Tra questi primeggia quello stabilito dall'art. 27, comma terzo, Cost. sull'essenza, natura e consistenza della pena, dal quale discende la conclusione che scopo delle norme costituzionali vietanti l'estradizione per reati politici è essenzialmente quello di vietare che lo Stato italiano collabori a rendere possibile lo scatenarsi di vendette guidate da passioni di parte, o da interessi privi di valore al di fuori di una determinata cerchia politica. Ciò che conta per l'individuazione della natura politica del delitto è l'esistenza — o l'inesistenza — di fattori di natura collettiva o sociale, dai quali emerga il pericolo che possa restare inquinata la funzione repressiva, come concepita dalla Corte costituzionale. Nell'individuazione di tale natura devono inoltre confluire anche i valori fissati dalla Costituzione per il riconoscimento del diritto d'asilo (ossia le libertà democratiche fondamentali garantite costituzionalmente), in quanto integratori dell'aspetto generale dello spirito informatore della Costituzione, in relazione alla tutela della personalità umana.

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