Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3768 del 12 dicembre 1990

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini dell'individuazione dei limiti di operativitą del divieto di estradizione per reati politici, la determinazione dei connotati del reato politico deve trarsi anche dal contesto costituzionale, cioč dai principi fondamentali enunciati dalla Costituzione a tutela dei diritti fondamentali della persona umana; tra tali principi devono comprendersi anche quelli fissati nelle norme che, seppur inserite nella parte relativa ai diritti e doveri dei cittadini, ineriscono ai diritti fondamentali quali la libertą di espressione del proprio pensiero, la libertą di associazione, la libertą sindacale etc., nonché quelli sanciti negli artt. 24 e 27 Cost. relativi al diritto di difesa ed alla natura e finalitą della pena.

(massima n. 2)

In tema di divieto di estradizione per reati politici, ai fini dell'individuazione del «reato politico», oltre che all'oggetto dell'incriminazione, al bene giuridico tutelato ed ai motivi della condotta criminosa, che hanno indubbia rilevanza come elementi sicuramente sintomatici della possibilitą che la richiesta di estradizione mascheri un attentato alla personalitą dell'estradando, bisogna fare riferimento, ampliando il concetto di reato politico, a quei fattori di natura collettiva e sociale dai quali possa emergere il pericolo di inquinamento della funzione repressiva, come concepita dalla nostra Carta costituzionale.

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