Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2402 del 5 marzo 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di estradizione, il principio di specialitą non comporta una sospensione della giurisdizione del giudice italiano, che resta piena, ma determina soltanto una limitazione ai poteri sovrani in materia giurisdizionale attribuiti agli organi giudiziari del Paese richiedente, limitazione che automaticamente viene meno quando il Paese richiesto, con suo provvedimento insindacabile nell'ordinamento interno, rimuove il limite posto alla sovranitą del Paese procedente.

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