Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 2 del 21 aprile 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio di specialità contenuto nel primo comma dell'art. 14 della convenzione europea di estradizione non preclude qualsiasi esercizio della giurisdizione in riferimento a fatti anteriori alla data dell'estradizione e diversi da quelli per i quali l'estradizione venne concessa, ma costituisce soltanto una limitazione ai poteri sovrani che in materia giurisdizionale competono agli organi giudiziari del paese richiedente. Pertanto, senza violare il principio di specialità il giudice può prosciogliere dal reato addebitato se il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, o il fatto non è preveduto dalla legge come reato, o se il reato è estinto o se l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita. All'applicazione della causa estintiva non è di ostacolo l'obbligo dell'interrogatorio dell'imputato, previsto dall'art. 376, c.p.p., perché questo obbligo deve ritenersi osservato anche attraverso il processo verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell'estradato che la convenzione riconosce indispensabile per la documentazione della procedura di estradizione suppletiva o attraverso le dichiarazioni rese dall'incolpato ai sensi dell'art. 14, lett. a) della convenzione stessa. È altresì possibile svolgere atti di polizia giudiziaria e di istruzione preliminare, nonché tutti quegli atti istruttori che sono indispensabili per accertare nelle sue reali caratteristiche il fatto e per qualificarlo giuridicamente in modo compiuto, nonché per assicurare tutti quegli elementi probatori che altrimenti potrebbero essere dispersi. Resta preclusa la possibilità di emettere atti che comportino una coazione nei confronti dell'estradando o di disporre il rinvio a giudizio dell'incolpato. Ma, al fine di impedire la prescrizione il giudice può emettere tutti gli atti di cui all'art. 160, comma secondo, c.p. e può anche ricorrere al giudizio contumaciale. Tale forma di giudizio può essere utilizzata anche per poter precostituire quel titolo di condanna esecutiva occorrente per richiedere l'estradizione suppletiva nei casi in cui non sia consentito emettere mandato di cattura o atto equipollente.

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