Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7478 del 31 luglio 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di reati associativi, per determinare la sussistenza della giurisdizione italiana occorre verificare soprattutto il luogo dove si è realizzata, in tutto o in parte, la operatività della struttura organizzativa, mentre va attribuita importanza secondaria al luogo in cui sono stati realizzati i singoli delitti commessi in attuazione del programma criminoso, a meno che questi, per il numero e la consistenza, rivelino il luogo di operatività del disegno. Da ciò consegue che la partecipazione di un soggetto ad un sodalizio criminoso che ha diramazioni e centri operativi in varie parti del mondo acquista rilevanza ai fini della giurisdizione se uno o più dei centri sia operante in Italia perché in caso positivo il reato dovrà ritenersi interamente punibile secondo la legge italiana e ad opera dell'autorità giudiziaria dello Stato. Il tutto secondo quanto si desume dall'art. 6 c.p., una norma che interpreta e definisce l'interesse dello Stato a punire coloro che, in qualche modo, abbiano posto in essere un'attività illecita che abbia violato le norme penali, attribuendo così valenza espansiva ad una frazione di attività commessa nel territorio dello Stato anche da taluno che partecipi al sodalizio, in modo che l'applicazione della norma penale si estenda a tutti i compartecipi ed a tutta l'attività criminosa dovunque realizzata.

(massima n. 2)

Nell'ipotesi di concorso di più persone nel reato, alcune delle quali abbiano realizzato una parte della condotta in Italia ed una parte all'estero, oppure totalmente all'estero alcune e totalmente in Italia altre, coloro che attuarono una collaborazione nella esecuzione del fatto in territorio estero risponderanno del reato come se commesso in Italia, perché la loro condotta è considerata come un aspetto o come una frazione di un tutto che ha trovato la sua attuazione anche nel territorio dello Stato e, ai sensi dell'art. 6 c.p., suscita l'interesse punitivo dello Stato e ne determina l'intervento e la persecuzione in sede penale.

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