Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4284 del 6 aprile 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

In relazione a reati commessi in parte anche all'estero, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana è sufficiente, a norma dell'art. 6 c.p., che nel territorio dello Stato si sia verificato l'evento o sia stata compiuta, in tutto o in parte, l'azione, con la conseguenza che, in ipotesi di concorso di persone, perché possa ritenersi estesa la potestà punitiva dello Stato a tutti i compartecipi e a tutta l'attività criminosa, ovunque realizzata, è sufficiente che in Italia sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione da parte di uno qualsiasi dei concorrenti, a nulla rilevando che tale attività parziale non rivesta in sè carattere di illiceità, dovendo essa essere intesa come frammento di un unico iter delittuoso da considerarsi come inscindibile; la circostanza che l'autore (o gli autori) del reato siano già stati giudicati all'estero per lo stesso fatto non è di ostacolo alla rinnovazione del giudizio in Italia, atteso che nel nostro ordinamento, salvo diversi accordi a livello internazionale, non vige il principio del ne bis in idem internazionale. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto possibile la rinnovazione del giudizio in Italia a carico di persone già giudicate in Germania, non essendo intervenuti, tra l'Italia e la Germania, accordi bilaterali di ratifica né in relazione alla Convenzione Europea sulla validità internazionale di giudizi repressivi, resa esecutiva in Italia con legge n. 305 del 1977, né in relazione alla Convenzione di Bruxelles resa esecutiva in Italia con legge n. 350 del 1989).

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