(massima n. 1)
La disciplina relativa alla successione delle leggi penali (art. 2 c.p.) si applica qualora la disposizione richiamata da una «norma penale in bianco» sia modificata o abrogata, ovvero nell'ipotesi in cui venga modificata una norma «definitoria» ossia una disposizione attraverso la quale il legislatore chiarisce il significato di termini usati in una o pił disposizioni incriminatrici, concorrendo a individuare il contenuto del precetto penale oppure, infine, nel caso in cui una disposizione legislativa commini una sanzione penale per la violazione di un precetto contenuto in un'altra disposizione legislativa, che venga abrogata in tutto o in parte. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'affermazione di penale responsabilitą di un sindaco in ordine al delitto di cui all'art. 323 e ha escluso l'applicabilitą dell'art. 2 c.p. alla luce dell'abrogazione, ad opera dell'art. 136 del D.P.R. n. 380 del 2001, dell'art. 7 della legge n. 47 del 1985 e della previsione, contenuta nell'art. 31 del citato D.P.R. 380/2001, secondo la quale il soggetto titolare del potere-dovere di provvedere in merito alle ingiunzioni di demolizione, rimozione, ripristino non č il sindaco, ma il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale).