Cassazione civile Sez. III sentenza n. 19305 del 21 agosto 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di purgazione dalle ipoteche, qualora uno dei creditori eserciti il diritto, previsto dall'art. 2891 c.c., di far vendere il bene ipotecato richiedendone l'espropriazione, il procedimento di volontaria giurisdizione attivato dall'acquirente evolve in processo esecutivo, tanto č vero che, ai sensi dell'art. 795 c.p.c., il giudice al quale l'istanza č proposta, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l'ammissibilitą della richiesta, deve disporre con decreto che si proceda a norma degli artt. 567 e segg. c.p.c. Ne deriva che il provvedimento del tribunale, positivo o negativo che sia, č gią un provvedimento del giudice dell'esecuzione, soggetto al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi e quindi privo dell'attitudine alla definitivitą, derivandone l'inammissibilitą del ricorso straordinario per cassazione.

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