Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6859 del 17 novembre 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

Il procedimento ex art. 274 c.c. per l'ammissibilitą dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternitą o maternitą naturale ha, malgrado l'adozione del rito camerale, natura di giudizio contenzioso e, pertanto, l'audizione del P.M. si realizza con la comunicazione degli atti all'ufficio di questo ultimo, mentre non induce alcuna nullitą il fatto che lo stesso P.M. si sia limitato ad apporre il suo visto sugli atti trasmessigli, senza redigere le conclusioni per iscritto a norma dell'art. 738 c.p.c.

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