Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3129 del 12 maggio 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del ricorso per cassazione avverso pronuncia di separazione personale, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con la cassazione senza rinvio delle sentenze di primo e di secondo grado mentre gli eredi del defunto possono continuare a far valere nel processo soltanto quei diritti di natura patrimoniale, che, gią acquisiti al patrimonio del loro dante causa, o derivanti da presupposti diversi dalla pronuncia di separazione personale, siano stati eventualmente dedotti in giudizio insieme con la domanda di separazione.

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