Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1013 del 18 febbraio 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la ritualitą e tempestivitą delle domande riconvenzionali va riscontrata con riferimento non alla fase preliminare innanzi al presidente del tribunale, ma bensģ alla costituzione davanti al giudice istruttore, la quale segna l'inizio della fase cognitoria.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.