Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1501 del 16 febbraio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Alla stregua della ratio connotante l'art. 705 c.p.c. — secondo cui il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio finché il primo non sia stato definito e la decisione non sia stata eseguita — la proposizione da parte dell'attore in possessorio dell'azione petitoria non costituisce un fatto incompatibile con la volontà di invocare la tutela possessoria. Ne segue che deve escludersi la deducibilità, da tale proposizione, dell'intento di rinunciare a quest'ultima. Invero da un lato il divieto di cumulo delle due azioni è rivolto al convenuto, e non all'attore; dall'altro inizio del giudizio petitorio da parte del medesimo, mentre ancora pende quello possessorio, è indice della volontà di rafforzare la difesa del diritto che si assume violato, e non già di limitarla.

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