Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1445 del 16 marzo 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di legittimazione passiva rispetto alle azioni di nunciazione, nella prima fase, a cognizione sommaria, del procedimento di nuova opera, legittimato passivo č l'autore dell'opera, cioč chi ne assume l'iniziativa, (esecutore materiale o morale della medesima), mentre nella seconda fase, di merito ed a cognizione piena, la legittimazione passiva si determina in base alla domanda proposta, secondo le regole generali, ossia il legittimato passivo, si identifica in colui che č destinatario del comando dettato dalla norma invocata dall'attore e, quindi, l'esecutore morale o materiale dell'opera, se il denunciante agisce in possessorio, ed il proprietario od il titolare di altro diritto reale, se il denunciante agisce in petitorio; invece, nella denuncia di danno temuto, legittimato passivo č sempre colui che, essendovi obbligato, abbia omesso di espletare l'attivitā necessaria per evitare l'insorgenza della situazione di pericolo e, pertanto, nell'una e nell'altra fase, il proprietario della cosa o, comunque, il titolare del diritto reale portatore dell'obbligo.

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