Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4906 del 10 agosto 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'emissione, e della convalida, del sequestro conservativo, il requisito del periculum in mora, che non può essere escluso in base alla sola considerazione della consistenza patrimoniale (qualitativa o quantitativa) del debitore, non può essere affermato in base al mero rifiuto di adempiere, occorrendo che questo s'inserisca in un comportamento — processuale od extraprocessuale — dell'obbligato che renda verosimile l'eventualità di un depauperamento del suo patrimonio e fondato il timore del creditore di perdere le garanzie del credito. Il compito di stabilire nei casi concreti se il detto pericolo sussista o no — tenuto conto degli elementi oggettivi e soggettivi, congiuntamente o anche alternativamente apprezzati, e senza trascurare, inoltre, il rapporto di proporzionalità tra l'ammontare del credito e gli elementi valutativi appresi — è riservato al giudice del merito, la cui valutazione, se sorretta da motivazione congrua sul piano logico ed immune da errori di diritto, si sottrae al sindacato di legittimità.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.