Cassazione civile Sez. I sentenza n. 902 del 9 febbraio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sequestro conservativo, il requisito del periculum in mora può essere desunto sia da elementi obiettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi evincibili dal comportamento del debitore, tale da lasciar presumere che egli, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale deprezzamento del suo patrimonio, sottraendolo all'esecuzione forzata; pertanto, non è necessario che il pericolo consista in un depauperamento in atto del patrimonio del debitore, purché esso sia desumibile alla stregua degli elementi innanzi indicati.

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