Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13400 del 29 ottobre 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Costituisce elemento oggettivo per valutare il pericolo nel ritardo, condizione di ammissibilitą per la concessione del sequestro conservativo, il rapporto di proporzione, quantitativo e qualitativo, tra patrimonio del debitore e presunto ammontare del credito da tutelare, nella cui valutazione occorre tener conto che č insufficiente la sussistenza dell'idoneitą del patrimonio del debitore a garantire il credito al momento in cui la misura cautelare č richiesta, essendo invece necessario che tale garanzia permanga fino al momento in cui potrebbero realizzarsi le condizioni per il soddisfacimento coattivo del credito stesso.

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