Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3235 del 27 maggio 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

Al fine della concessione di sequestro conservativo a tutela di un credito, l'obiettiva precarietà della situazione patrimoniale del debitore rileva in quanto sopravvenuta, e, pertanto, va riscontrata in relazione a circostanze diverse da quelle esistenti e conosciute dal creditore al momento del sorgere dell'obbligazione, tenendo altresì contro che il mero fatto dell'inadempimento nel termine pattuito, potendosi ricollegare a molteplici ragioni, non è di per sé idoneo, in difetto di altri elementi ad evidenziare uno stato di dissesto.

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