Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2277 del 15 aprile 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

L'esecuzione di opere, che rendano inagibile il fondo servente, non è di per sé sufficiente ad evidenziare il venir meno del possesso di servitù di passaggio sul fondo medesimo, occorrendo a tal fine accertare, alla stregua dell'obiettiva situazione dei luoghi, nonché dei segni che evidenzino il suddetto asservimento (nella specie, accessi muniti di porte apribili anche dall'esterno), se l'indicata inagibilità sia o meno definitiva, e se non consenta comunque una prosecuzione del transito, sia pure con modalità precarie o di fortuna.

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