Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5066 del 10 ottobre 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 670 c.p.c., legittimati a chiedere il sequestro giudiziario sono non soltanto i titolari dei diritti reali ma anche i titolari di diritti personali relativi ai beni mobili o immobili, poiché la controversia sulla proprietà o il possesso può sussistere non solo quando siano esperite le tipiche azioni a presidio di tali diritti, ma anche quando si tratti di azioni personali aventi ad effetto la restituzione della cosa da altri detenuta.

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