Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1428 del 12 febbraio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riguardo al possesso di una servitù discontinua, la sporadicità del relativo esercizio è indissolubilmente connessa alla natura stessa delle servita appartenenti a tale categoria; tuttavia perché possa ritenersi che un soggetto ne sia in possesso, occorre che l'attività umana esplicata per la sua utilizzazione sia ripetuta con una frequenza corrispondente al concreto interesse del fondo dominante ed al contenuto stesso della utilità perseguita, sì da evidenziare sia l'aspetto materiale dell'esercizio, sia l'intenzione dell'utente di realizzarlo come se esso corrispondesse ad un diritto. (Nella specie in applicazione di detto principio la C.S. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il possesso da parte dell'istante della servitù di passaggio anche con mezzi meccanici in base al rilievo che il transito con i mezzi meccanici era avvenuto pochissime volte, in episodi verificatisi a lunghissimi intervalli di tempo).

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