Cassazione civile Sez. II sentenza n. 245 del 16 gennaio 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora il proprietario di un immobile chieda in via d'urgenza, a norma dell'art. 700 c.p.c., un ordine di rilascio a carico dell'occupante senza titolo, la competenza del pretore non resta esclusa in favore di quella del giudice istruttore della «causa pendente per il merito», secondo la previsione dell'art. 701 c.p.c., per effetto della precedente introduzione davanti al tribunale, fra le medesime parti, di domanda di risoluzione del contratto di locazione per morositą del conduttore, tenuto conto che tale domanda, ancorché rivolta a conseguire il risultato pratico del rilascio dello stesso immobile, si diversifica, per causa petendi, da quella rispetto alla quale viene richiesto il provvedimento d'urgenza.

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