Cassazione civile Sez. II sentenza n. 427 del 18 gennaio 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

Dopo che il pretore ha provveduto sulla richiesta di provvedimenti d'urgenza, avanzata ai sensi dell'art. 700 c.p.c., ed assegnato un termine per l'instaurazione del giudizio di merito, la pendenza di tale giudizio č segnata dalla notificazione del relativo atto di citazione, e, pertanto, ove un nuovo ricorso per provvedimenti d'urgenza venga depositato prima di detta notificazione, sul ricorso medesimo deve affermarsi la competenza del pretore, e non del giudice istruttore della causa di merito, a norma dell'art. 701 c.p.c., difettando il requisito dell'attuale pendenza della causa stessa.

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