Cassazione civile Sez. II sentenza n. 18002 del 2 agosto 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 43 bis del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, i giudici onorari chiamati ad integrare i collegi nei tribunali ordinari, mentre possono svolgere anche funzioni di appello, non possono, invece, trattare i procedimenti cautelari "ante causam" e quelli possessori, altrimenti derivandone un vizio di costituzione del giudice e la conseguente nullitą, ai sensi degli artt. 158 e 161, primo comma, c.p.c., del provvedimento pronunciato.

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