Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1127 del 24 febbraio 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento per convalida di sfratto, il rinvio dell'udienza di comparizione, indicata dall'intimante, alla prima udienza immediatamente successiva, a causa d'impedimento dell'ufficio ed ai sensi dell'art. 57 disp. att. c.p.c., giustifica in caso di mancata comparizione dell'intimato a detta nuova udienza, la pronuncia dell'ordinanza di convalida, a norma dell'art. 663 c.p.c., con la conseguenza che il relativo provvedimento si sottrae al rimedio dell'appello, ed č suscettibile soltanto di opposizione tardiva, nei casi e nei modi consentiti dall'art. 668 c.p.c.

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