Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 1610 del 3 aprile 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Il termine di dieci giorni dall'esecuzione, che l'art. 668, secondo comma, c.p.c. fissa per l'opposizione tardiva del locatario dopo la convalida dell'intimazione di licenza o di sfratto, decorre dall'accesso dell'ufficiale giudiziario, il quale segna l'inizio dell'esecuzione in forma specifica per rilascio, e determina la piena conoscenza del provvedimento pregiudizievole, senza che rilevi l'eventuale differimento dell'effettiva immissione dell'esecutante nella disponibilitą materiale del bene.

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