Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12247 del 20 maggio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento per convalida di (licenza o) sfratto, l'opposizione dell'intimato dą luogo alla trasformazione in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all'art. 447-bis cod. proc. civ., con la conseguenza che, non essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il "thema decidendum" risulta cristallizzato solo in virtł della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 cod. proc. civ., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le sue domande, ma anche modificarle, soprattutto se in evidente dipendenza dalle difese svolte dalla controparte. (Nel caso di specie, č stata ritenuta ammissibile l'iniziativa dell'intimante il quale, richiesta, in origine, la convalida di sfratto e l'ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti, di fronte all'eccezione di pagamento formulata dall'intimato, ha addotto l'imputazione di quanto ricevuto ad una diversa "causa solvendi", costituita da un ulteriore contratto di locazione, avente ad oggetto un locale contiguo a quello per il quale era stato intimato lo sfratto per morositą, operando cosģ un ampliamento del "thema decidendum", che ha incluso una domanda di pagamento fondata su di una "causa petendi" concorrente e legata a quella originaria da ragioni di connessione soggettiva e, parzialmente, oggettiva).

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