Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10642 del 26 ottobre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di perdita del rapporto materiale con la cosa, il possesso (o la detenzione) possono anche essere conservati solo animo purché il possessore abbia la possibilitā di ripristinare, ad libitum il contatto materiale con la cosa, con la conseguenza che quando questa possibilitā sia di fatto preclusa da altri, il solo elemento intenzionale non č sufficiente alla conservazione del possesso (o della detenzione), che si perde nel momento stesso in cui č venuta meno l'effettiva disponibilitā della cosa.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.