Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5964 del 1 luglio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

L'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria della proprietā di un immobile consiste nella intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene, e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non č richiesto dall'art. 1158 c.c. Pertanto quel che rileva ai fini dell'usucapione non č la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensė la volontā di disporre del bene come se fosse proprio.

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