Cassazione civile Sez. III sentenza n. 568 del 23 gennaio 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento di sfratto per morositą, differita la prima udienza su istanza delle parti «fatti salvi i relativi diritti», il provvedimento di convalida, emesso nella successiva udienza in assenza dell'intimato ed in base all'attestazione di un sostituto (nella specie, un laureato praticante di studio) del procuratore del locatore sulla persistenza della morositą, ha natura sostanziale e formale di ordinanza ed č pertanto impugnabile solo con l'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c., ove ne sussistano i presupposti, e non con l'appello (che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile), ancorché si contesti il potere del suddetto sostituto di attestare la persistenza della morositą.

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