Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2614 del 25 marzo 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ordinanza di convalida di sfratto per morositā pronunciata dopo che, all'udienza all'uopo fissata, la parte intimata č comparsa ed ha formulata la propria opposizione, č indipendentemente dalla comparizione o meno dell'opponente nelle udienze successive, emessa al di fuori delle condizioni previste dalla legge e, avendo natura e contenuto di sentenza, č assoggettata ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze e, quindi, all'appello.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.