Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1461 del 14 febbraio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

La nullità di notifica del decreto ingiuntivo (nella specie eseguita presso la sede di una persona giuridica a mani del portiere anziché delle persone indicate nell'art. 145 c.p.c.) spiega rilievo solo ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., sicché diventa improponibile l'anzidetta opposizione per la scadenza del termine di cui al terzo comma della norma citata, la nullità in questione diviene irrilevante ed il decreto ingiuntivo valido ed efficace, restando escluso che l'eventuale opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615 c.p.c. possa convertirsi nella opposizione tardiva.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.