Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2864 del 9 febbraio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, la ratio dell'art. 650 terzo comma c.p.c., secondo cui il termine decorre dal primo atto di esecuzione, va ravvisata nel fatto che la relativa notifica è di per sé idonea a porre la parte che assuma di non avere avuto conoscenza dell'ingiunzione per difetto di notifica di venire a conoscenza della stessa, e ciò indipendentemente dalla nullità di cui sia affetto il pignoramento — sempreché la stessa non dipenda a sua volta da un vizio di notifica che impedisca alla parte di giungere alla cognizione dell'ingiunzione — giacché la parte non può più ignorare l'esistenza del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti.

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