Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4143 del 14 maggio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché alla notifica del decreto ingiuntivo, la quale produce gli stessi effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale e fa scattare la decorrenza del termine per l'opposizione, sono applicabili le norme riguardanti la notifica della citazione, il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'amministrazione dello Stato deve essere a questa notificato presso l'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 144 c.p.c. ed 11 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611. L'invalidità della notifica del detto decreto, ove eseguita direttamente all'amministrazione, ne rende ammissibile l'opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., sempre che dall'amministrazione sia fornita la prova del nesso di causalità tra quella nullità e la sua mancata conoscenza del decreto oggetto della notificazione (deducendosi altresì i motivi che si sarebbero potuti fare valere con l'opposizione ordinaria).

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