Cassazione civile Sez. III sentenza n. 18227 del 28 novembre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'esperibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo dopo la scadenza del termine, condizionata dall'art. 650 c.p.c. alla prova, da parte dell'intimato, «di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione» dello stesso decreto, l'opponente tardivo è tenuto a provare che vi è stata una irregolarità della notificazione che ha determinato la mancata tempestiva conoscenza del decreto. Tale prova non deve essere data necessariamente attraverso la produzione della relazione di notificazione del decreto ingiuntivo, perché il vizio della notifica può essere stato tale da avere impedito la consegna all'opponente della copia del decreto ingiuntivo, munito della relata di notificazione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.