Cassazione civile Sez. III sentenza n. 25737 del 24 ottobre 2008

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria. Dette circostanze non possono, pertanto, essere invocate nell'ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, configurandosi l'allontanamento come un fatto volontario ed essendo imputabile all'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza.

(massima n. 2)

Nel caso di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo diversamente dall'ipotesi di inesistenza che sussiste quando la notifica sia stata eseguita in luoghi o nei confronti di persone non aventi alcuna relazione con il destinatario perché a lui totalmente estranei è esperibile l'opposizione tardiva ai sensi dell'articolo 650 c.p.c. La notificazione è nulla o semplicemente irregolare quando sia stata effettuata in un luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla legge (articolo 139 c.p.c. ), abbiano comunque con il destinatario un collegamento. La proposizione dell'opposizione tardiva è, tuttavia, subordinata alla prova da parte dell'intimato di non avere avuto conoscenza del decreto emesso inaudita altera parte causa l'irregolarità, al pari della prova del caso fortuito o di forza maggiore, della notificazione del decreto. (Nella specie l'opponente aveva dedotto che il decreto ingiuntivo gli era stato notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in luogo diverso dall'effettiva dimora essendosi egli trasferito altrove ma, poiché il luogo della notifica era risultato essere ancora a quel tempo la sua residenza anagrafica, la S.C. ha ritenuto che l'opposizione tardiva era stata correttamente rigettata ).

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