Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6326 del 4 giugno 1991

(2 massime)

(massima n. 1)

L'ordinanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo a norma dell'ex art. 649 c.p.c., come la pronuncia di rigetto dell'istanza di revoca dell'ordinanza di sospensione, non è, ex se, censurabile mediante ricorso per cassazione non avendo un contenuto decisorio, senza che la mancanza di motivazione circa la sussistenza dei gravi motivi giustificanti la sospensione dell'esecuzione possa costituire irregolarità tale da rendere il provvedimento abnorme, e come tale impugnabile per cassazione.

(massima n. 2)

La disposizione dell'art. 649 c.p.c. concernente la facoltà di disporre la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo trova applicazione anche nel caso di decreto immediatamente esecutivo ottenuto ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. per la riscossione dei contributi condominiali, e ciò indipendentemente dal fatto che la deliberazione dell'assemblea del condominio di approvazione dello stato di ripartizione dei contributi, sia stata o meno impugnata nei modi di legge.

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