Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1251 del 17 maggio 1966

(1 massima)

(massima n. 1)

La norma dell'art. 647 c.p.c. deve essere considerata nel complesso unitario della disciplina dell'opposizione a decreto monitorio, disciplina incentrata sulla distinzione tra opposizione tempestiva ed opposizione tardiva, la prima da proporre, con carattere perentorio, nel termine assegnato (art. 641 c.p.c.), l'altra, la tardiva, da proporre anche scaduto il termine fissato nel decreto se l'intimato prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o per forza maggiore (art. 650 c.p.c.). Sicché, scaduto il termine perentoriamente fissato nel decreto, l'intimato non ha altra facoltà che quella di proporre l'opposizione tardiva, se di questa ricorrono gli accennati presupposti. Nell'ambito di questo sistema, alla norma contenuta nel capoverso dell'art. 647 c.p.c. deve essere attribuito il significato che la dichiarazione di esecutorietà del decreto per mancata costituzione dell'opponente impedisce la prosecuzione dell'opposizione e, per palese mancanza di presupposti, anche la proposizione dell'opposizione tempestiva, mentre la mancata proposizione dell'opposizione tempestiva, ancorché seguita dalla dichiarazione di esecutorietà del decreto, non preclude la proponibilità dell'opposizione tardiva a norma dell'art. 650 c.p.c.

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