Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5231 del 6 maggio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Mentre l'inesistenza giuridica della notificazione del decreto ingiuntivo può essere fatta valere, oltre che con l'ordinaria querela nullitatis o con il ricorso per declaratoria di inefficacia del provvedimento, ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c., anche con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione che si fondi su titolo costituito dal decreto medesimo, la semplice nullità della detta notificazione non può essere dedotta con quest'ultimo rimedio, neanche ad esecuzione iniziata, essendo rilevante ai soli fini della proposizione dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo e, quindi, per il tramite di questa, di contestazione sull'ammissibilità dell'ingiunzione o sull'esistenza del credito. Ne consegue che l'opposizione a precetto, con la quale si eccepisca unicamente la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo in forza del quale il precetto stesso è stato intimato, è inammissibile ed insuscettibile di conversione in opposizione tardiva a tale decreto, per il difetto di contestazione in merito alla pretesa fatta valere in sede monitoria.

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