Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8593 del 11 agosto 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Il decreto ingiuntivo diventa inefficace, a norma dell'art. 644 c.p.c., nel caso di mancata notifica nei termini stabiliti in tale norma e non anche nel caso di nullitā o irregolaritā della notificazione, potendo in tale ipotesi il debitore far valere le proprie ragioni a mezzo dell'opposizione tardiva prevista dall'art. 650 c.p.c. Infatti, la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, č indice della volontā del creditore di avvalersi del decreto stesso ed esclude quindi la presunzione di abbandono del titolo, che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di esso di cui all'art. 644 c.p.c.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.