Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 9938 del 12 maggio 2005

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di presupposti di inammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo la conoscenza «non tempestiva» del decreto ingiuntivo per effetto della irregolarità della sua notificazione non si identifica con una conoscenza avvenuta il giorno successivo a quello della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione tempestiva, bensì con una conoscenza acquisita o dopo la scadenza di detto termine o, prima di essa, in un momento nel quale l'opposizione non può più essere predisposta e proposta in modo adeguato per lo sviluppo e l'approfondimento delle difese dell'ingiunto. Tale principio (che è ispirato ad una logica non dissimile da quello di cui all'art. 294, primo comma, ed all'art. 327, secondo comma c.p.c.) comporta che la prova della non tempestiva conoscenza — che può essere fornita a mezzo di presunzioni ed in particolare, trattandosi di fatto negativo, attraverso la dimostrazione del fatto positivo costituito dal modo e dal quando la conoscenza sia avvenuta — non si può esaurire nella sola dimostrazione della nullità della notificazione del decreto. All'operatività del principio non si sottrae il caso in cui si tratti della notificazione nulla perché avvenuta presso la P.A., anziché presso l'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege.

(massima n. 2)

La determinazione dell'area di applicabilità del rimedio di cui all'art. 644 c.p.c. e di quello dell'art. 650 dello stesso codice deve avvenire tenendo conto che quest'ultima norma, là dove prevede che l'ingiunto è legittimato a fare opposizione al decreto ingiuntivo anche dopo scaduto il termine in esso fissato, cioè a proporre l'opposizione tardiva, «se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione» comprende nell'ipotesi della irregolarità della notificazione tutti i vizi che inficiano quest'ultima e, quindi, anche la sua nullità, da qualsiasi causa determinata. Ne consegue che nei casi di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo è applicabile, sempre che ricorrano le altre condizioni previste dall'art. 650 c.p.c., il rimedio di cui a tale norma, restando invece applicabile quello di cui all'art. 644 soltanto nei casi di mancanza o di inesistenza della notificazione. Inoltre, sempre in ragione della ricomprensione dell'ipotesi della nullità della notificazione nella nozione di irregolarità di cui all'art. 650, deve escludersi che nel caso di nullità della notificazione sia esperibile l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c., con decorrenza del relativo termine dalla effettiva conoscenza del decreto (principi affermati dalle SS.UU. in relazione ad un caso di notificazione a P.A. non eseguita presso l'Avvocatura dello Stato).

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