Cassazione civile Sez. III sentenza n. 17478 del 23 agosto 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo č legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, č pur sempre indice della volontą del creditore di avvalersi del decreto stesso. Pertanto, potendo tale nullitą od irregolaritą essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650 c.p.c., deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all' art. 644 c.p.c..

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