Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13444 del 12 settembre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Ancorché la dichiarazione di fallimento o la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa, intervenute nelle more del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso a carico del debitore fallito o sottoposto a l.c.a., determini l'inopponibilitą ai sensi dell'art. 95 legge fall., il curatore o il commissario liquidatore non hanno diritto di ripetere dal creditore la somma da questo incassata a seguito del pagamento (volontario o coattivo) eseguito dal debitore ingiunto, prima della sottoposizione alla procedura concorsuale, per effetto del titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo.

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