Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8586 del 9 aprile 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Diversamente da quanto previsto nel procedimento d'ingiunzione, nel quale il giudice può aumentare o ridurre, ai sensi del secondo comma dell'art. 641 cod. proc. civ., il termine per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo, non era soggetto a "ius variandi" il termine per l'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione agli ausiliari del giudice previsto dall'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo applicabile anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

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