Cassazione civile Sez. I sentenza n. 400 del 6 febbraio 1969

(2 massime)

(massima n. 1)

Il giudice adito col ricorso per l'emissione di decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio, a sensi dell'art. 38 c.p.c., la propria incompetenza per materia, per valore e per territorio quando questa sia inderogabile mentre quando si tratta di competenza per territorio derogabile spetta all'ingiunto sollevare la relativa eccezione nel successivo atto di opposizione, indicando il giudice ritenuto competente.

(massima n. 2)

La falsità circa il luogo di rilascio di una cambiale posta a base della richiesta di un decreto ingiuntivo, determinando uno sviamento nella competenza territoriale, derogabile, non vale ad evitare l'emissione del decreto da parte di un giudice territorialmente incompetente, non tenuto a rilevare d'ufficio il proprio difetto di competenza, e non consente perciò l'applicabilità dell'art. 395, n. 2, c.p.c. per la revocazione del decreto medesimo.

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