Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5304 del 16 novembre 1978

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel procedimento per ingiunzione, la litispendenza sorge, ai sensi dell'art. 643 c.p.c., nel momento della notificazione del decreto ingiuntivo. Tuttavia, a seguito dell'opposizione, il giudizio si svolge, ai sensi dell'art. 645, con l'osservanza delle norme del procedimento ordinario (anche se i termini di comparizione sono ridotti alla metà), onde per la costituzione in giudizio valgono le forme di cui all'art. 165 c.p.c., riferite alla citazione in opposizione. Da ciò consegue che, se l'opposto muore dopo la notificazione dell'opposizione e prima della costituzione dell'udienza davanti al giudice istruttore, il processo rimane interrotto ipso iure dal momento della morte, ai sensi dell'art. 299 c.p.c.

(massima n. 2)

Se il prenditore di una cambiale, nel chiedere il decreto ingiuntivo contro l'emittente, fa riferimento alla cambiale anche come prova documentale del suo credito, deve ritenersi che egli abbia dedotto in giudizio non solo il credito cambiario, ma anche il sottostante rapporto fondamentale, del quale, ai sensi dell'art. 1988 c.c., non è tenuto a provare l'esistenza. Ne consegue che, anche se l'azione cambiaria sia prescritta, il possessore del chirografo può agire usando il titolo come promessa di pagamento.

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